MBA Impianti srl al tuo fianco per la sicurezza e prevenzione degli impianti elettrici
Un impianto elettrico che funziona non è necessariamente un impianto sicuro. Usura, polvere, umidità, connessioni deteriorate e variazioni dei carichi possono compromettere nel tempo anche un impianto progettato e realizzato a regola d’arte.
La manutenzione permette di individuare anomalie, ridurre il rischio di guasti e mantenere le condizioni di sicurezza. È un’attività importante per qualsiasi edificio e assume particolare rilievo negli uffici, nei negozi, negli alberghi e nelle attività produttive, dove un problema elettrico può mettere a rischio le persone e interrompere il lavoro.
In cosa consiste la manutenzione elettrica?
La manutenzione comprende gli interventi necessari a conservare o ripristinare il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto e dei suoi componenti.
Non significa soltanto intervenire quando qualcosa si rompe. Un’attività programmata consente di riconoscere i segnali di deterioramento e affrontarli prima che provochino conseguenze più gravi.
In relazione alle caratteristiche dell’impianto, le attività possono comprendere:
- esame a vista di quadri elettrici, cavi, prese e componenti;
- controllo delle condizioni delle connessioni e degli eventuali segni di surriscaldamento;
- prove di funzionamento dei dispositivi di protezione e comando;
- prove strumentali degli interruttori differenziali;
- controlli dell’impianto di terra e della continuità dei conduttori di protezione;
- pulizia tecnica ed eventuale sostituzione dei componenti deteriorati;
- controllo dell’illuminazione di emergenza, secondo le prescrizioni applicabili.
Le operazioni devono essere definite per lo specifico impianto: non esiste un elenco identico da applicare automaticamente a ogni edificio.
Quando è obbligatoria?
Il D.M. 37/2008, all’articolo 8, comma 2, impone al proprietario di adottare le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature.
Questo principio riguarda gli impianti al servizio degli edifici, anche a uso abitativo, nel campo di applicazione del decreto.
Nei luoghi di lavoro si aggiungono gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. In particolare:
- l’articolo 64 prevede la regolare manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza e la tempestiva eliminazione dei difetti pericolosi;
- l’articolo 80 richiede al datore di lavoro di valutare i rischi elettrici e predisporre le misure e le procedure necessarie, comprese quelle di uso e manutenzione;
- l’articolo 86 prevede controlli periodici degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, per verificarne la conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.
La dichiarazione di conformità rilasciata a conclusione dei lavori è un documento fondamentale, ma non sostituisce la successiva manutenzione e i controlli nel tempo.
Ogni quanto va eseguita?
Non esiste una frequenza unica valida per tutti gli impianti elettrici.
Le scadenze devono essere definite considerando le prescrizioni applicabili, le istruzioni dei costruttori, le caratteristiche dell’impianto, le condizioni ambientali e di utilizzo e la valutazione dei rischi.
Un ambiente polveroso o umido, un utilizzo intenso o apparecchiature essenziali per la sicurezza possono richiedere attenzioni e controlli differenti rispetto ad altri contesti.
Il piano di manutenzione deve quindi stabilire quali attività svolgere e con quale periodicità, aggiornandole quando cambiano le condizioni dell’impianto o il suo utilizzo.
La verifica della messa a terra sostituisce la manutenzione?
No. La manutenzione e le verifiche previste dal D.P.R. 462/2001 sono adempimenti distinti.
Per gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche soggetti al decreto, le verifiche periodiche devono essere richieste ai soggetti competenti: ASL/ARPA oppure organismi abilitati.
La periodicità è generalmente di cinque anni, ridotta a due anni nei cantieri, nei locali a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. Per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione rientranti nel decreto, la periodicità è biennale.
Queste scadenze riguardano le verifiche previste dal decreto: non significano che si possa attendere due o cinque anni prima di effettuare la manutenzione necessaria.
Chi deve eseguire gli interventi?
Le attività devono essere affidate a personale con competenze, formazione e attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, nel rispetto delle procedure di sicurezza applicabili.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre rivolgersi a imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008. La manutenzione ordinaria beneficia delle semplificazioni previste dall’articolo 10 dello stesso decreto, ma ciò non elimina le esigenze di competenza e sicurezza.
Per i lavori elettrici costituisce un riferimento essenziale la norma CEI 11-27, che disciplina l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza delle attività.
Perché documentare controlli e interventi?
Documentare la manutenzione permette di conoscere lo stato dell’impianto, seguire le anomalie riscontrate e programmare gli interventi successivi.
Nei luoghi di lavoro, l’articolo 86 del D.Lgs. 81/2008 richiede che l’esito dei controlli sia verbalizzato e conservato a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Un registro o un insieme organizzato di rapporti può raccogliere date, attività eseguite, risultati delle prove, criticità e interventi correttivi. La documentazione deve accompagnare le attività effettivamente svolte e consentire di verificarne gli esiti.
Una manutenzione programmata per proteggere persone e attività
Una manutenzione adeguata contribuisce a ridurre i rischi, prevenire interruzioni impreviste e conservare l’efficienza dell’impianto. Può inoltre limitare i costi dei guasti e prolungare la vita dei componenti.
MBA IMPIANTI SRL affianca aziende, attività commerciali, strutture ricettive e condomìni nella manutenzione degli impianti elettrici, con interventi programmati in base alle caratteristiche e alle necessità di ogni impianto.
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Riferimenti principali: D.M. 37/2008 e successive modifiche; D.Lgs. 81/2008, articoli 64, 80 e 86; D.P.R. 462/2001 e successive modifiche; norme tecniche applicabili.